L.P.U./M.A.P.

L.P.U.

I L.P.U. sono ritenuti una sanzione penale sostitutiva  anche se i suoi eterogenei ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica
Il L.P.U. consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

Ministero di Giustizia

M.A.P.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:

  • l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
  • l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
  • il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.

Il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Ministero di Giustizia