I L.P.U. sono ritenuti una sanzione penale sostitutiva anche se i suoi
eterogenei ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica
Il L.P.U. consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore
della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:
Il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.